Biblioteca Comunale Chelliana di Grosseto

Biblioteca Comunale Chelliana di Grosseto

Deposito legale

ACCORDO TRA REGIONE TOSCANA E COMUNE DI GROSSETO – BIBLIOTECA COMUNALE CHELLIANA PER LA REALIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO DELLA PRODUZIONE EDITORIALE REGIONALE

 

1. Finalità

La Regione Toscana (d’ora in poi Regione) e la Biblioteca Comunale Chelliana (d’ora in poi Biblioteca) collaborano per la corretta conservazione, gestione e valorizzazione dei seguenti documenti (anche su supporto informatico) pubblicati nella provincia di Grosseto, ricevuti per deposito legale e costituenti l’Archivio regionale della Produzione Editoriale, secondo quanto previsto dalla L. 15 aprile 2004, n. 106, art. 4 e dal suo Regolamento attuativo (DPR 3 maggio 2006, n. 252): libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa e microforme.

 

2. Attività

La Regione

  • a. conferma il ruolo di Istituto depositario facente parte dell’archivio regionale della produzione editoriale, svolto dalla Biblioteca;
  • b. favorisce il raccordo a livello regionale con gli altri istituti depositari;
  • c. coopera con la Biblioteca nell’individuare i soggetti obbligati al deposito legale e la loro produzione editoriale al fine di agevolare la raccolta dei documenti editi sul territorio;
  • d. promuove, in collaborazione con la Biblioteca, la diffusione delle informazioni bibliografiche e la valorizzazione dei documenti pervenuti col deposito legale per favorirne l’accesso e la fruizione;
  • e. sanziona, a seguito del processo verbale di accertamento trasmesso dalla Biblioteca, i soggetti inadempienti con riferimento alle modalità previste all’art. 44 del Regolamento e alle norme regionali in materia di sanzioni amministrative;
  • f. individua, in qualità di responsabile delle attività per l’archivio regionale, il dirigente del Settore Patrimonio culturale, Museale e documentario, Siti UNESCO, Arte contemporanea

 

La Biblioteca d’intesa con la Regione, secondo quanto indicato al precedente punto 1, svolge le seguenti attività:

  • a. riceve e conserva i documenti ricevuti inventariandoli in una serie separata contrassegnata dalla sigla D. L.;
  • b. entro il mese di gennaio di ogni anno comunica alla Regione l’inventario dei documenti ricevuti nell’anno precedente. L’inventario deve essere redatto in formato editabile (calc o excel) e deve indicare i seguenti dati: data di inventariazione, numero di inventario, autore, titolo, editore, codice isbn (se presente), valore patrimoniale e tipologia di materiale.
  • c. cataloga in SBN con continuità e regolarità secondo le norme definite dagli standard nazionali per le diverse categorie di documenti. Nella scheda di catalogo deve essere inserita la sigla “D.L./aaaa”;
  • d. assicura la disponibilità e la consultazione in sede dei documenti ricevuti in unica copia;
  • e. assicura la conservazione dei documenti nella loro integrità e individuando, d’intesa con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana, modalità di conservazione e fruizione idonee a favorirne la salvaguardia;
  • f. collabora ai progetti di valorizzazione dell’archivio regionale della produzione editoriale;
  • g. effettua, ove necessario, copie a fini conservativi dei documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d’autore;
  • h. verifica l’esatto adempimento delle prescrizioni della Legge e del Regolamento, reclama i documenti non pervenuti, con riferimento alle modalità previste nel comma 1 dell’art. 44 del Regolamento e trasmette alla Regione il processo verbale di accertamento dell’inadempimento;
  • i. individua, in qualità di responsabile delle attività per l’archivio regionale, il responsabile del Servizio Cultura, Biblioteca, Musei e Teatri.

 

3. Durata

Il presente accordo avrà una durata di tre (3) anni, fatta salva la possibilità di recesso da entrambe le parti, con almeno sei mesi di preavviso, per gravi inadempienze delle clausole dell’accordo, da comunicarsi a mezzo PEC
L’accordo è rinnovabile per ulteriori tre (3) anni, salva la diversa volontà delle parti da comunicarsi a mezzo PEC almeno sei mesi prima della scadenza dell’accordo stesso.